La banca del tempo e le leggi
Legge 8 marzo 2000 n-53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
Art. 27. (Banche dei tempi)
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città
e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali
e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano
scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere
e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali
e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi
e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi
e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Legge Regionale 23 art. 36
a) organizzare e attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare anche mediante l’organizzazione di “banche del tempo”.